REGOLAMENTO AVOROMA
Premessa: Il presente regolamento ha l’obiettivo di precisare alcuni aspetti riguardanti le attività di AVOROMA, in aggiunta a quanto già previsto e regolamentato dallo Statuto.
Lo Statuto rimane comunque il riferimento base per ogni questione riguardante l’Associazione
Articolo 1
(Attività AVOROMA)
1. L’Associazione Volontari Ospedalieri di Roma (AVOROMA) svolge la propria attività presso le locali strutture socio-sanitarie, previa stipulazione di regolare convenzione con le AA.SS.LL. o i Comuni interessati, ai fini di regolare i reciproci rapporti nel pieno rispetto dell’autonomia delle singole parti contraenti.
2. AVOROMA espleta la propria attività a mezzo di volontari alla stessa aggregati e dalla medesima formati e coordinati.
3. Ferma restando la sede in Roma, AVOROMA può svolgere attività anche in Comuni limitrofi, istituendovi possibilmente una Sezione, a condizione che in detti Comuni non esista già una AVO e sempre previa convenzione con i competenti Enti e istituzioni.
4. Ove in detti Comuni in futuro dovesse essere costituita una AVO locale, l’attività di AVOROMA cesserà.
5. AVOROMA curerà, direttamente o a mezzo delle AA.SS.LL. o Comuni interessati, l’assicurazione di soci e tirocinanti a norma di legge, pur restando chiaro il presupposto che tra gli stessi e l’Associazione non sussiste alcun rapporto di lavoro, trattandosi di prestazioni libere e gratuite a norma delle vigenti norme di legge sul volontariato e dello Statuto dell’Associazione.
6. I soci e i tirocinanti, data la natura dell’attività prestata, non hanno alcun diritto di richiedere all’Associazione compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo.
7. AVOROMA, associata all’Avo Regionale e alla Federavo (questa con sede in Milano), s’impegna a tenere a base della propria attività le norme organizzative suggerite dalla predetta Federazione.
Articolo 2 (Ammissione)
1. Possono essere ammessi ad AVOROMA soggetti maggiorenni fisicamente e psicologicamente idonei all’attività da svolgere e che accettino lo Statuto e il Regolamento di AVOROMA.
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2. Per l’ammissione occorre frequentare il corso di base, aver superato il successivo colloquio e aver seguito il periodo di tirocinio. Il corso di base può essere frequentato da soggetti che abbiano compiuto 18 anni di età o che li compiano durante il corso base o il tirocinio.
3. All’ammissione ai corsi di base provvede la Commissione Formazione.
4. Per l’ammissione a socio la Commissione Formazione decide con la maggioranza dei due terzi.
Articolo 3 (Soci)
Sono soci tutti i volontari che dopo il corso di base e il tirocinio sono ammessi a operare, con giudizio discrezionale del Consiglio Direttivo, e che pagano la quota sociale.
I soci:
a) devono dichiarare la propria disponibilità a essere coinvolti nella vita associativa;
b) devono impegnarsi a rispettare i principi e le finalità dello Statuto di AVOROMA;
c) devono dichiarare di non far parte di altre Associazioni o Gruppi di volontariato o di altra natura incompatibili con i principi e l’attività di AVOROMA o che, comunque, possano portare pregiudizio all’Associazione medesima;
d) devono accettare di comunicare al Presidente di AVOROMA, per iscritto, l’eventuale intenzione di candidarsi a cariche politiche o amministrative al fine di ottenere l’“aspettativa” prevista dal presente Regolamento (v. art. 17).
Possono essere ammessi a soci, con giudizio del Consiglio Direttivo, anche gli amici di AVOROMA che si siano distinti in attività a favore dell’Associazione.
Articolo 4
(Organi dell’Associazione)
Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea dei Soci
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
L’Organo di Controllo
Il Collegio dei Probiviri
Articolo 5
(Assemblea dei Soci) 3
1. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti gli iscritti nel libro degli associati e che abbiano versato la quota. Ciascun associato ha diritto a un voto e può esprimere, se delegato, il voto di altri tre soci. All’inizio della seduta le funzioni di Presidente dell’Assemblea vengono assunte dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica, o da un consigliere dallo stesso delegato, il quale, mediante appello nominale, accerta che il numero dei soci presenti, aventi diritto al voto, abbia raggiunto il “quorum” prescritto dallo Statuto. Successivamente il Presidente del Consiglio Direttivo invita i presenti a eleggere a maggioranza il Presidente e il Segretario dell’Assemblea.
2. Sia il Presidente che il Segretario dovranno essere scelti tra i soci, aventi sempre il diritto al voto, purché non siano candidati o ricoprano cariche elettive in seno alle varie realtà AVO e Federavo.
3. Allorquando è previsto il rinnovo degli organi sociali l’Assemblea eleggerà, sempre a maggioranza, tre Scrutatori.
4. Anche gli Scrutatori non possono essere eletti se candidati all’elezione o se ricoprono cariche elettive in seno alle varie realtà AVO e Federavo.
5. Il Presidente dell’Assemblea darà inizio ai lavori seguendo l’ordine del giorno iscritto nella lettera di convocazione.
6. In caso di rinnovo degli organi sociali il verbale, sottoscritto da tutti gli scrutatori, dovrà essere dagli stessi consegnato al Presidente dell’Assemblea dei soci che, constatata la regolarità, lo sottoscriverà e proclamerà gli eletti, tenendo presente che, in caso di parità di voti, dovrà essere data la precedenza al più anziano di iscrizione all’Associazione e, a parità di quest’ultima, al più anziano di età.
7. Nelle approvazioni di bilancio (preventivo e consuntivo) e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
8. In sede di Assemblea tutti i soci hanno diritto a intervenire.
9. Ultimati i lavori, il Presidente dichiara chiusa la seduta e, assistito dal Segretario, redige apposito verbale che va sottoscritto da entrambi.
Articolo 6 (Elezione a cariche sociali)
1. Tutti i soci che abbiano svolto servizio di volontariato da almeno due anni (incluso tirocinio), hanno diritto a candidarsi alle elezioni dei componenti degli organi sociali.
2. Per l’elezione dei componenti degli organi sociali si procede mediante la presentazione ai soci, nel giorno dell’Assemblea, di una lista – una per ciascun organo sociale da rinnovare o integrare – contenente i nomi dei soci aventi i requisiti, che hanno dato la loro disponibilità a candidarsi.
3. Non è possibile candidarsi contemporaneamente a più di una carica.
Articolo 7 (Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo può essere costituito da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri (v. Statuto art.10). Decide mediante atti deliberativi (che vanno riportati nei verbali di seduta) espressi a maggioranza dai Consiglieri presenti, a scrutinio segreto se la votazione riguarda attività e comportamenti di soci.
2. L’atto deliberativo va sottoscritto dal Presidente e dal Segretario presenti.
3. Tutti i Consiglieri, assieme al Presidente e al Segretario, sono personalmente e solidalmente responsabili di fronte all’Assemblea dei soci, all’Autorità Giudiziaria e nei confronti dei terzi direttamente interessati. La responsabilità non sussiste nei confronti dei Consiglieri che non hanno partecipato alla riunione o che, presenti, abbiano dichiarato a verbale, e sottoscritto, il proprio motivato dissenso e la conseguente dissociazione.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che, assieme all’invito di convocazione, farà pervenire ai Consiglieri l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, ivi compresi quelli presentati dai Consiglieri e quelli segnalati dai responsabili di struttura. Il Presidente dichiara regolarmente aperta la riunione del Consiglio Direttivo se è presente la metà più uno dei Consiglieri.
5. Il Consiglio Direttivo può invitare alle riunioni uno o più ospiti (“esperti”, consulenti, esponenti di altre associazioni, ecc.) senza diritto di voto.
6. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano.
7. In caso di assenza del Segretario i verbali di seduta vengono redatti e sottoscritti dal Consigliere più giovane di età.
Articolo 8
(Atto deliberativo del Consiglio Direttivo)
1. I verbali di seduta vanno numerati cronologicamente per anno a cura del Segretario, e riuniti in apposito registro da custodire in archivio.
2. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dei Probiviri sono inviati a tutti i Consiglieri e ai Probiviri.
Articolo 9 (Presidente del Consiglio Direttivo)
Il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo di delegare a uno o più componenti del Consiglio medesimo, in forma scritta e in via temporanea, il compimento di alcuni atti che non comportino impegni per l’Associazione, 5
stabilendone materia e limiti. Può avvalersi, con il consenso del Consiglio Direttivo, del supporto tecnico di esperti e consulenti.
Articolo 10 (Consiglieri)
1. I Consiglieri concorrono, in sede di Consiglio Direttivo, alla formazione delle decisioni collegiali, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. Ai singoli Consiglieri non è attribuita alcuna funzione autonoma operativa né di legale rappresentanza dell’Associazione, in quanto la loro opera va espletata solo collegialmente: l’unico legale rappresentante dell’Associazione è il Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può conferire ai singoli Consiglieri incarichi esecutivi temporanei.
4. Inoltre il Presidente, in caso di sua impossibilità e di indisponibilità del Vice Presidente, può conferire ai Consiglieri l’incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni.
Articolo 11
(Organo di controllo)
1. L’Assemblea dei soci, in base all’art. 30 del Codice del Terzo Settore, nomina l’Organo di Controllo.
2. L’Organo di Controllo, esterno all’Associazione, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile.
3. L’Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, prendere visione degli atti contabili e delle relative deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Articolo 12 (Collegio dei Probiviri)
1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri ed elegge fra essi il Presidente.
2. Su proposta del Consiglio Direttivo, il Collegio è investito delle questioni di carattere disciplinare e decide in via definitiva sull’esclusione del socio dall’Associazione per gravi motivi.
3. Il Collegio può indire riunioni di cui redige apposito verbale, trasmettendone copia al Consiglio Direttivo.
Articolo 13 (Incarichi sociali)
1. Tutte le cariche e gli incarichi sociali hanno la durata di tre anni e sono gratuiti.
2. Il componente del Consiglio Direttivo, o del Collegio dei Probiviri, che venga a mancare per dimissioni o altra causa sarà sostituito dal candidato primo fra i non eletti. Il nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza degli altri componenti.
3. La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Direttivo e meno di due per il Collegio dei Probiviri. In tal caso dovranno essere rinnovate le cariche sociali.
4. Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, anche prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.
Articolo 14 (Attività dei volontari)
1. I volontari opereranno nelle strutture ospedaliere, nelle strutture socio-assistenziali, psichiatriche, per anziani e simili e anche all’esterno delle strutture per servizi di accompagnamento, secondo le modalità stabilite d’intesa con il personale sanitario responsabile.
2. In caso di accompagnamento esterno è sempre necessaria la presenza degli operatori delle strutture sanitarie. Per alcuni casi specifici, che dovranno essere autorizzati dal CD, l’eventuale assenza di operatori dovrà essere concordata con la struttura sanitaria. La responsabilità delle attività rimane a carico della struttura sanitaria stessa.
3. Il volontario porrà la sua firma in un apposito libro presenze all’ora di inizio del suo servizio. Quando ciò non fosse possibile sarà il responsabile di reparto o di struttura a controllare le presenze e a comunicarle alla Segreteria dell’Associazione.
4. I volontari osservano i turni di servizio predisposti dal proprio Responsabile di Struttura e le prescritte norme di comportamento.
5. Il Consiglio Direttivo può iscrivere ad AVOROMA volontari provenienti da altre AVO, previo colloquio di verifica e parere del Presidente dell’Associazione di provenienza.
6. Tra le attività affidate a volontari è compresa la Segreteria dell’Associazione, per l’ammissione alla quale è comunque indispensabile aver frequentato il corso di base.
7. I volontari che non prestano la loro regolare opera per un periodo continuativo di sei mesi senza chiedere l’aspettativa, o che si assentano ripetutamente senza addurre valide giustificazioni, decadono da “volontario AVO”, anche se hanno versato la quota annuale.
8. I volontari che superano i 75 anni di età possono continuare a prestare servizio, previo specifico assenso del responsabile di struttura.
Articolo 15 (Formazione e Tirocinio)
1. Per iniziare il tirocinio è indispensabile aver frequentato il corso di base e aver compiuto i 18 anni di età durante il corso o nell’anno di svolgimento del tirocinio. Sono ammesse eccezioni per gli aspiranti che rientrano nei casi da sottoporre alla Commissione Formazione per l’eventuale approvazione. In particolare:
a) l’aspirante tirocinante che svolge la propria attività esclusivamente nella Segreteria dell’Associazione, senza espletare volontariato in reparto, può avere meno di diciotto anni; è opportuno comunque aver frequentato il corso base;
b) il caso di un aspirante tirocinante proveniente da altra associazione o organizzazione che abbia finalità e svolga attività compatibili con lo Statuto dell’Associazione, a condizione che abbia frequentato un corso di base, va sottoposto all’analisi e all’approvazione della Commissione Formazione.
2. I corsi di base sono indetti periodicamente dal Consiglio Direttivo su proposta della Commissione Formazione. È compito della Commissione Formazione elaborare il progetto didattico e sottoporlo al Consiglio Direttivo per l’approvazione. Nel progetto didattico devono essere precisati:
a) la metodologia didattica;
b) il programma delle lezioni (almeno 8);
c) i nomi dei docenti;
d) la sede del corso, i giorni e gli orari delle lezioni.
3. Tra gli argomenti dovranno essere inclusi i seguenti:
a) Statuto, Regolamento e struttura nazionale e locale dell’AVO;
b) deontologia e compiti del volontario AVO;
c) nozioni di igiene e profilassi;
d) normativa nazionale e regionale del volontariato;
e) ruolo del volontariato nelle procedure di verifica e revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.
4. È compito della Commissione Formazione predisporre un piano annuale di formazione “permanente”, come supporto qualificato per il servizio e per gli impegni associativi. I responsabili di struttura (art. 24 del Regolamento) possono avanzare specifiche proposte che riguardano aspetti della loro struttura. Il piano sarà presentato al CD per la relativa approvazione.
5. È raccomandata la partecipazione dei volontari ai corsi di formazione permanente organizzati a livello regionale e in collaborazione con Federavo e altre AVO.
6. Dopo un iniziale colloquio conoscitivo da parte della Commissione Formazione l’aspirante volontario viene ammesso o meno a frequentare il corso base, al termine del quale la Commissione accerterà le adeguate attitudini e la corretta preparazione per il servizio. In caso di esito favorevole, il corsista acquisisce la qualifica di “tirocinante” e svolge la propria attività con la guida di un tutor e sotto la supervisione del responsabile di reparto o del responsabile della struttura ove il Tirocinante ha scelto di svolgere servizio.
7. Al termine del periodo di tirocinio, la cui durata è stabilita dal Consiglio Direttivo, il predetto responsabile farà una relazione sull’idoneità del “tirocinante” ai fini della sua ammissione o meno alla qualifica di “volontario”.
8. Il periodo di tirocinio può essere prorogato per una più attenta valutazione del volontario o su richiesta di quest’ultimo.
Articolo 16
(Aspettativa)
1. Ai soci che ne abbiano fatto domanda per iscritto con lettera indirizzata al Presidente dell’Associazione e al Consiglio Direttivo, può essere concesso un periodo di aspettativa di sei mesi, rinnovabili per altri tre o sei mesi. La domanda di aspettativa, con relativa data di decorrenza e durata, va comunicata, a cura del responsabile di struttura, alla Segreteria dell’Associazione. Analogamente, il responsabile di struttura provvede a dare comunicazione alla Segreteria della fine del periodo di aspettativa e del rientro del volontario nella struttura di riferimento.
2. Gli aderenti all’AVOROMA che ricoprano cariche in seno all’Associazione, devono essere collocati in aspettativa in caso di candidatura a cariche politiche o amministrative. Se eletti, devono dare le dimissioni.
Articolo 17 (Gratuità del servizio)
1. Caratteristica fondamentale del servizio di volontariato è la “gratuità”.
2. Nessun volontario può accettare offerte di denaro o regali da ricoverati o loro familiari.
3. L’Associazione può accettare eventuali offerte da pazienti o loro familiari solo dopo le dimissioni dei pazienti dall’ospedale o istituto di ricovero.
4. In quest’ultimo caso le eventuali offerte debbono essere versate sul c/c postale o bancario di AVOROMA, il cui modulo di versamento dovrà essere fornito dalla Segreteria dell’Associazione.
Articolo 18 (Comportamento in servizio)
1. Sin dal periodo di tirocinio il servizio va svolto con correttezza, serietà e puntualità.
2. La comprensione, la cortesia e lo spirito di fratellanza verso chi si assiste, verso i colleghi e verso il personale dipendente dai presidi devono caratterizzare l’attività del volontario.
3. Nessun operatore di AVOROMA può ricevere benefici per sé, congiunti o amici da parte delle strutture sanitarie o assistenziali, o da parte di pazienti ricoverati o dimessi.
Articolo 19 (Copertura assicurativa)
1. L’Associazione curerà la copertura assicurativa per i propri aderenti che prestano attività di volontariato, come prescritto dalla normativa vigente.
2. Il volontario non può esercitare alcuna rivalsa nei confronti dell’Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontario.
3. La copertura assicurativa è limitata ai compiti e all’attività svolta dal volontario, tenuto anche conto del fatto che tali compiti e attività non possono mai essere sostitutivi di quelli riservati agli operatori socio sanitari.
4. Sempre ai fini assicurativi è necessario che la presenza presso la struttura sanitaria sia attestata dalla firma del volontario nell’apposito foglio presenze.
5. La copertura assicurativa non si applica all’eventuale periodo di aspettativa. È indispensabile che la data d’inizio e il termine del periodo di aspettativa siano comunicati per iscritto all’Associazione.
Articolo 20 (Quota sociale)
La quota associativa è fissata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La quota è annuale, non è restituibile.
Articolo 21
(Soci onorari)
1. Possono essere nominati Soci onorari i Soci che non possono più svolgere il servizio per limiti di età o altro impedimento ma che comunque desiderano rimanere legati all’Associazione.
2. I soci onorari non hanno diritto al voto, ma possono prendere parte attiva nell’Associazione con incarichi in Commissioni di studio e gruppi di lavoro conferiti dal Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo può nominare Soci onorari persone che pur non prestando attività di volontariato ospedaliero, sono vicine all’Associazione e ne sostengono l’azione anche con incarichi ricevuti gratuitamente dal Consiglio Direttivo.
Articolo 22 (Partecipazione degli associati alla vita dell’Associazione)
1. La partecipazione degli associati all’Assemblea dei soci e alle altre riunioni in cui si discutono proposte e iniziative sociali, è importante e necessaria per la vita dell’Associazione.
2. Tutti gli associati possono presentare al Presidente nuove proposte e osservazioni sulle iniziative.
3. Il Consiglio Direttivo esamina le proposte, seleziona quelle che possono rientrare nel programma dell’Associazione e ne approfondisce ogni aspetto in collaborazione con i proponenti.
4. Il Consiglio Direttivo, per l’attuazione degli obiettivi istituzionali dell’Associazione, promuove la formazione di gruppi di lavoro e di Commissioni utili, nominandone i componenti tra membri del Consiglio stesso e tra i soci che diano la loro disponibilità, con il possibile intervento di “esperti” anche non soci. Il Consiglio Direttivo nominerà i relativi referenti, che saranno i responsabili per la definizione degli eventuali progetti, anche sotto l’aspetto economico. Le Commissioni di studio e i Gruppi di lavoro riferiscono al Consiglio Direttivo. Il Tesoriere dovrà sempre esprimere un parere sulla congruità e fattibilità del budget previsto per ogni iniziativa.
5. I progetti saranno esaminati dal Consiglio Direttivo per la loro approvazione e attuazione.
Articolo 23 (Responsabili di Struttura)
1. I Responsabili di Struttura sono nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo.
2. La carica di Responsabile di Struttura ha la durata di tre anni e può essere rinnovata altre due volte consecutivamente, salvo diverso avviso del Consiglio Direttivo.
3. I principali compiti del Responsabile sono:
a. mantenere, sia direttamente sia con il Presidente dell’Associazione, rapporti continuativi con la Direzione dei Presidi sanitari e assistenziali ove opera, al fine di recepire le esigenze che possono giovarsi dell’attività dell’Associazione, concordandone le modalità di intervento;
b. curare, coadiuvato dai Responsabili di Reparto, l’organizzazione del servizio dei volontari nei Reparti in cui operano;
c. verificare, coadiuvato dai Responsabili di Reparto, la regolarità del servizio e la sua adeguatezza alle esigenze, applicando, quando necessario, opportuni interventi correttivi;
d. seguire, sia direttamente sia attraverso i Responsabili di Reparto, la regolare presenza dei volontari nei turni di servizio, tramite la rilevazione delle presenze;
e. comunicare tempestivamente alla Segreteria dell’Associazione i nominativi dei volontari inseriti in servizio o trasferiti ad altra Struttura, le variazioni di indirizzo e recapito telefonico, eventuali assenze prolungate e ingiustificate;
f. curare che siano tenute le riunioni di Reparto, almeno una volta ogni tre mesi;
a. tenere le riunioni di Struttura almeno una volta ogni sei mesi;
g. rappresentare l’Associazione nella Struttura di riferimento. Nel caso si verifichino situazioni di difficoltà dei volontari con gli operatori sanitari, informare il Consiglio Direttivo, il quale deciderà se intervenire con il Presidente o un altro Consigliere e quali linee di comportamento seguire.
h. quando invitato, partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo su questioni riguardanti la propria Struttura
Articolo 24 (Responsabili di Reparto)
1. I Responsabili di Reparto, cioè delle sotto-strutture degli Ospedali e delle unità socio-assistenziali, sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta dei Responsabili di Struttura.
2. La carica di Responsabile di Reparto ha la durata di tre anni e può essere rinnovata per altre due volte consecutivamente, salvo diverso avviso del Consiglio Direttivo.
3. I principali compiti del Responsabile di Reparto sono:
a) collaborare con il proprio Responsabile di Struttura per ottimizzare il servizio dei volontari, assicurandone regolarità e adeguatezza;
b) collaborare con il proprio Responsabile di Struttura per seguire la regolare presenza dei volontari nei turni di servizio;
c) tenere le riunioni di Reparto, almeno una volta ogni tre mesi;
d) rappresentare con il proprio Responsabile di Struttura l’Associazione nella Struttura di riferimento.
e) partecipare, se invitato, alle riunioni del Consiglio Direttivo su questioni riguardanti il proprio Reparto.
Articolo 25 (Incarichi e consulenze)
1. Tutti gli incarichi in seno all’AVOROMA, anche per i non soci, sono conferiti a termine dal Consiglio Direttivo.
2. Gli incarichi sono considerati prestazioni volontarie gratuite.
3. Il Consiglio Direttivo può affidare particolari compiti a consulenti esterni all’Associazione determinandone l’eventuale compenso.
Articolo 26 (Attività promozionale)
1. Il Consiglio Direttivo può affidare a un Consigliere o a un gruppo di lavoro lo studio per pubblicizzare e far conoscere l’attività e gli scopi di AVOROMA e per sollecitare nuove adesioni.
2. Il Consiglio Direttivo approverà al riguardo un programma operativo la cui esecuzione verrà coordinata dalla Segreteria e da un Consigliere incaricato.
Articolo 27 (Contabilità)
1. Ogni spesa va deliberata dal Consiglio Direttivo, che cercherà di non superare la somma prevista per i singoli stanziamenti nel bilancio preventivo dell’esercizio, salvo casi urgenti.
2. Nel decidere la spesa il Consiglio deve accertare l’effettiva disponibilità.
3. Le entrate e le uscite devono essere sempre registrate. I pagamenti devono avvenire tramite assegno bancario a firma del Presidente o del Tesoriere o tramite bonifici. I pagamenti in contanti vanno autorizzati dal Presidente. Fanno eccezione le piccole spese, inferiori a € 100, sostenute con il fondo cassa dal Tesoriere nella sua funzione di Economo. Tali spese vanno comunque riportate nel registro contabile.
4. Per le piccole spese può essere istituita una cassa presso la Segreteria utilizzata dai volontari addetti alla Segreteria. La dotazione di tale cassa viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo in sede di deliberazione del rendiconto preventivo. Le spese sostenute vengono registrate dalla Segreteria sui registri controllati dal Tesoriere.
5. Per giustificati motivi e su autorizzazione del Presidente, le spese possono essere effettuate anche da un volontario che ne richiederà il rimborso per iscritto al Tesoriere.
6. Ogni spesa sostenuta deve essere documentata da fattura da allegarsi al registro dei movimenti di cassa (o, in casi particolari, da ricevuta). Fanno eccezione le spese di cui dovesse mancare il giustificativo (comunque non superiori a € 10), che possono essere restituite a titolo di rimborso spese (o spese generali) previa autocertificazione firmata dal volontario e controfirmata dal Presidente e dal Tesoriere.
7. Il Tesoriere cura la tenuta di un registro per movimenti di cassa in cui viene riportato numero progressivo, data di registrazione, importo, giustificazione della spesa o dell’incasso, estremi della fattura o ricevuta, indicazione dell’Ente o persona fisica a cui è destinato il pagamento.
8. Il Tesoriere cura la tenuta di un registro dei beni mobili e immobili.
9. Nel caso di Progetti finanziati da Enti Pubblici sono richieste registrazioni e una rendicontazione delle spese in una contabilità separata, affidata al Tesoriere che risponde per tale compito al Presidente dell’Associazione e al Consiglio Direttivo.
10. L’Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, prendere visione degli atti contabili e delle relative deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Articolo 28 (Registro Generale dei Soci)
1. L’Associazione conserva nel Registro Generale dei Soci i dati personali di tutti i soci e i tirocinanti, nel rispetto delle norme di legge sulla privacy (L. 675/96).
2. La tenuta e l’aggiornamento del Registro Generale dei Soci sono a cura della Segreteria dell’Associazione.
3. Nel Registro devono essere riportati per ogni associato i seguenti dati principali: nome e cognome, indirizzo postale, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica.
4. Tutti gli associati sono impegnati a comunicare con tempestività eventuali variazioni all’Associazione, tramite il proprio Responsabile di Ospedale o direttamente alla Segreteria.
Articolo 29
(Rapporti con FEDERAVO)
1. AVOROMA, nel rispetto della propria autonomia giuridica, è tenuta a coordinarsi alle norme statutarie e regolamentari della FEDERAVO, con particolare riferimento ai principi etici e organizzativi, nonché alle istruzioni dalla medesima impartite e tendenti a rendere sempre più significativa e omogenea l’attività di tutte le AVO associate esistenti in Italia.
2. AVOROMA garantisce presenza e parte attiva ai convegni e alle riunioni che FEDERAVO indice a livello nazionale e regionale.
3. In sede di convegni e riunioni gli interventi ufficiali sono riservati al Presidente o suo delegato che esprimerà il pensiero dell’Associazione. In occasione della convocazione annuale dell’assemblea FEDERAVO, il Presidente o suo delegato è tenuto a partecipare e le spese sono poste a carico dell’Associazione.
Articolo 30 (Rapporti con Istituzioni, altre Associazioni, movimenti)
1. I rapporti con Istituzioni, altre Associazioni, movimenti, ecc., sono tenuti dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un Consigliere o da un socio di volta in volta delegato dal Presidente.
2. I rapporti con le altre Associazioni, movimenti o gruppi di volontariato, vanno improntati allo spirito della massima collaborazione, nella reciproca autonomia organizzativa e funzionale.
3. AVOROMA non può aderire ad altre Federazioni o movimenti o sottostare a coordinamenti in cui non sia rappresentata anche l’AVO.
Art. 31
(Rinvio)
Il Consiglio Direttivo può integrare o modificare le norme operative di cui sopra nell’interesse di un sempre migliore funzionamento del volontariato, nei limiti statutari.